Il “bonus Natale” per i pensionati rappresenta un aumento dell’assegno sociale per determinati beneficiari, con un incremento di circa 150€. Questa misura è rivolta ai pensionati che rispondono a specifiche condizioni reddituali.
In particolare, il bonus è destinato ai titolari di una o più pensioni il cui importo annuo totale non eccede l’importo annuo del trattamento minimo garantito dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, incrementato dell’importo aggiuntivo stesso.
Data e Importo del Pagamento
Il bonus verrà erogato a dicembre, precisamente dal 1° dicembre, con un importo aggiuntivo di 154,94€.
Criteri per i Beneficiari: I destinatari del bonus sono principalmente coloro che fanno parte delle gestioni private, del settore spettacolo e sportivi professionisti. L’introduzione di questo importo risale al 2001, secondo l’articolo 70 della legge del 23 dicembre 2000. L’Inps lo eroga con la tredicesima mensilità o, in assenza di questa, con l’ultima mensilità dell’anno.
Nel dettaglio, con la rata di dicembre vengono corrisposti:
- Importo Aggiuntivo Provvisorio per l’Anno in Corso: se il pensionato ha diritto a questo importo per l’anno corrente, viene erogato in dicembre.
- Importo Aggiuntivo per l’Anno Precedente: se il pensionato aveva diritto all’importo aggiuntivo per l’anno precedente e non lo ha ancora ricevuto.
- Conguaglio dell’Importo Provvisorio per l’Anno Precedente: basato sui redditi effettivi, se risulta che il pensionato ha diritto a un importo diverso.
Per i pensionati che non ricevono prestazioni dall’Inps, il pagamento del bonus viene gestito dall’ente indicato dal Casellario centrale dei pensionati, seguendo le stesse regole e modalità.
Nel caso di pensioni eliminate durante l’anno, la parte proporzionale dell’importo aggiuntivo spettante, in base ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta agli eredi (in caso di decesso del pensionato) o al titolare della pensione eliminata (in caso di revoca per cessato diritto).
Esclusioni dal Bonus
Diversi tipi di pensioni e assegni sono esclusi da questo bonus. Tra questi, come specificato da Fap, si trovano le categorie di invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale, rendita facoltativa di vecchiaia o di invalidità, pensione di vecchiaia o di invalidità a favore delle casalinghe, e altre categorie specifiche.
Sono escluse anche pensioni eliminate, supplementari, detassate per convenzione contro la doppia imposizione, con sostituzione dello Stato o rivalsa degli Enti locali, pagate presso uffici pagatori specifici, assegni di invalidità scaduti e non rinnovati, pensioni ai superstiti con l’intestatario scaduto, e pensioni con importo a dicembre pari a zero.